In qualità di direttore dei lavori come stabilito dal DM n° 49 del 07/03/2018, il professionista riceve dal committente le disposizioni
di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da eseguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal committente al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore (impresa edile o lavoratore autonomo) in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal committente, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
- Fase contabile
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili.
A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità.
Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione.
il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del committente.
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
- Fase esecutiva
Il direttore non e responsabile dei vizi sulle lavorazioni ma segnala tempestivamente al committente eventuali ritardi, vizi disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del committente delle penali inserite
nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
- Chiusura lavori
Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al committente, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
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- Varianti richieste dal committente
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Qualora la committente dovessero richiedere autorizzazioni e varianti in corso d'opera per nuove opere edili di ampliamento il professionista dovrà presentare preventivo in merito alla richiesta del committente.
Tale preventivo sarà analizzato dalla committente e, se del caso, verrà confermata l’esecuzione della variante con ordine scritto.